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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)
Art. 39Divieto d’accesso
L’accesso ai posti di lavoro dev’essere vietato alle persone non autorizzate oppure sottoposto a condizioni speciali se costituisce un pericolo per i lavoratori ivi occupati o che vi accedono. Se il pericolo è permanente, il divieto o le condizioni d’accesso devono essere affissi presso le entrate.