Ordinanza
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Art. 44 Sostanze nocive 76
1 Se le sostanze nocive sono prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate oppure se i lavoratori possono essere altrimenti esposti a sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, devono essere adottate le misure di protezione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze.77 2 Se la sicurezza lo esige, i lavoratori sono tenuti a lavarsi o a pulirsi in altro modo, in particolare prima delle pause e dopo la fine del lavoro. In questi casi, il tempo utilizzato al riguardo è considerato tempo di lavoro. 3 I beni di consumo, come gli alimenti, le bevande e il tabacco, non devono entrare in contatto con sostanze nocive. 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3683). 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3683). |
