Ordinanza
|
Art. 48 Organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro
1 Nelle aziende che ispezionano in applicazione della legge sul lavoro, gli organi federali d’esecuzione di quest’ultima collaborano alla sorveglianza sull’esecuzione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni nei settori di competenza affidati all’INSAI80 secondo l’articolo 49. La commissione di coordinamento stabilisce, su proposta comune dell’INSAI e della SECO, le modalità della collaborazione, in particolare per quanto concerne la competenza decisionale81. 2 Gli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e coordinino la loro attività con l’esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti la tutela della salute e l’approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, la SECO lo rende attento della situazione giuridica e lo invita all’osservanza. La SECO può, se necessario, dare istruzioni all’organo cantonale. In caso d’inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev’esserne informata.82 3 Gli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle amministrazioni, nelle aziende e negli stabilimenti della Confederazione, nella misura in cui l’INSAI non sia competente. 80Termini sostituiti dal n. I dell’O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1895). 81Nuovo testo del per. giusta l’all. 5 all’O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963121). 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091). |