Ordinanza
|
Art. 56 Fornitura di dati
Gli organi esecutivi e gli assicuratori devono fornire alla commissione di coordinamento tutti i dati di cui essa ha bisogno per procurarsi le basi necessarie all’adempimento dei suoi compiti, in particolare per l’allestimento di statistiche e il calcolo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (art. 87 LAINF). Gli assicuratori devono mettere gratuitamente a disposizione della commissione di coordinamento i dati statistici raccolti per le esigenze dell’assicurazione. |