Ordinanza
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Art. 58 Rapporti d’attività
1 Gli organi d’esecuzione presentano annualmente alla commissione di coordinamento un rapporto sulla loro attività in materia di sicurezza sul lavoro. 2 La commissione di coordinamento sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio federale, entro la fine di giugno, un rapporto sulla sua attività dell’anno precedente. Il rapporto, appena approvato, è reso accessibile al pubblico.106 106 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). La correzione del 21 feb. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 651). |