Ordinanza
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Art. 61 Ispezione d’aziende e informazioni
1 Le ispezioni di aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Il datore di lavoro deve consentire agli organi esecutivi competenti, durante le ore di lavoro e, in caso d’urgenza, anche fuori di queste, di accedere a tutti i locali e posti di lavoro, di procedere ad accertamenti e di prelevare campioni. 1bis ...111 3 I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire agli organi esecutivi ogni informazione di cui essi abbisognano per sorvegliare l’applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Se sono necessarie indagini particolari, l’organo d’esecuzione può esigere dal datore di lavoro una perizia tecnica. 4 L’organo d’esecuzione competente deve annotare gli accertamenti fatti durante l’ispezione e il risultato dell’indagine. 111 Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 1997 (RU 1997 2374). Abrogato dal n. 2 dell’all. all’O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |