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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)
Art. 68Autorità cantonale
I Cantoni designano l’autorità competente per la coazione amministrativa di cui all’articolo 86 della legge ed avvertono la commissione di coordinamento.