Ordinanza
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Art. 69
1 Gli organi d’esecuzione possono, su domanda scritta del datore di lavoro, autorizzare eccezionalmente e nel singolo caso eccezioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora:
2 Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti conformemente all’articolo 6a. Nella domanda deve menzionare il risultato di tale consultazione.120 3 La pronuncia sulla domanda è notificata al datore di lavoro mediante decisione formale. Il datore di lavoro deve debitamente comunicare ai lavoratori interessati l’autorizzazione accordatagli. 4 Un organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro, se è competente per accordare un’autorizzazione, chiede dapprima il rapporto dell’organo d’esecuzione federale e, per il tramite di quest’ultimo, il rapporto dell’INSAI.121 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091). 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). |