Ordinanza
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Art. 73 Visita di controllo
1 Secondo il risultato della visita medica e le condizioni di lavoro, l’lNSAI prescrive visite di controllo periodiche.128 2 I lavoratori che, alla data fissata per una visita di controllo, non esercitano un lavoro sottoposto al controllo obbligatorio, devono essere esaminati soltanto qualora vengano riassegnati a tali lavori. In questo caso la visita di controllo deve aver luogo entro 30 giorni dopo la ripresa dell’attività in causa. 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). |
