Ordinanza
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Art. 77 Inosservanza delle norme concernenti le visite mediche
1 Se la visita d’entrata o di controllo non ha luogo entro il termine stabilito il lavoratore non può essere assegnato a un lavoro pericoloso, né continuare ad esserlo, fintanto che non ha subito la visita e che l’INSAI non si sia pronunciato riguardo alla sua idoneità (art. 78). 2 Se il lavoratore si sottrae a una visita profilattica e contrae successivamente una corrispondente malattia professionale oppure se questa si aggrava o se il lavoratore subisce un infortunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pecuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l’articolo 21 capoverso 1 LPGA.132 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023921). |