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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)
Art. 83Diritto
Il lavoratore, che è escluso durevolmente o temporaneamente da un lavoro, riceve un’indennità giornaliera se l’esclusione gli cagiona, a breve termine, gravi difficoltà economiche, segnatamente dovendo abbandonare l’impiego e non avendo più diritto al salario.