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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)
Art. 86Diritto
1 Il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall’assicuratore un’indennità per cambiamento d’occupazione qualora:143
a.
a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l’erogazione di una indennità giornaliera di transizione e l’impegno che da lui può essere ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte;
abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all’assicurazione, l’attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l’emanazione della decisione o il cambiamento d’occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici;
c.
presenti all’assicuratore del datore di lavoro che l’occupava al momento in cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente entro un periodo di due anni a contare dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato oppure dal momento in cui si è estinto il diritto a un’indennità giornaliera di transizione.
2 Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b il lavoratore è stato impedito di esercitare l’attività pericolosa durante più di un mese a cagione di malattia, di maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il termine è prolungato di un periodo equivalente a quello dell’impedimento.145
3 Il lavoratore, se non ha esercitato l’attività pericolosa durante il periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il genere di tale lavoro lo escludeva praticamente, ha nondimeno diritto all’indennità per cambiamento d’occupazione se ha esercitato regolarmente questa attività.146
143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).