Ordinanza
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Art. 9 Cooperazione di più aziende 22
1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli. 2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per tale azienda, di:
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). |