Ordinanza
|
Art. 93 Preventivo
1 Gli organi esecutivi presentano ogni anno alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest’ultima, il proprio preventivo per l’anno successivo. 2 Gli assicuratori notificano annualmente alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest’ultima, i premi netti probabili per l’anno successivo. 3 Sul fondamento dei dati ottenuti conformemente ai capoversi 1 e 2, la commissione di coordinamento allestisce il proprio preventivo. 4 Il preventivo della commissione di coordinamento serve a determinare la somma e il pagamento delle indennità agli organi esecutivi e a preparare la proposta al Consiglio federale per un’eventuale modificazione del premio supplementare. |