Art. 14 Decisione d’importazione, risposta provvisoria
1 Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all’iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso nell’allegato III della Convenzione PIC, l’UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all’articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d’importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.30 2 La risposta è data d’intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593). |