Art. 3 Annuncio di esportazione
1 Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:9
2 I prodotti chimici secondo l’allegato 1 sono esentati dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 se sono esportati per essere utilizzati come prodotti fitosanitari e sono soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo l’allegato 2.5 numero 4.2.1 dell’ordinanza del 18 maggio 200513 sulla riduzione dei rischi connessi ai prodotti chimici.14 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593). 12 RS 813.11 13 RS 814.81 14 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204675). |