Ordinanza
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Art. 8a Numero di riferimento identificativo 26
1 Entro 15 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3, l’UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:
2 L’UFAM informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)27 in merito agli annunci di esportazione di cui all’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1. 26 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593). 27 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo |