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Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim)
1 Entro 15 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3, l’UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile:
a.
per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 1, sempre che l’annuncio contenga i dati richiesti;
b.
per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 2, sempre che siano presumibilmente rispettate le limitazioni di esportazione.
2 L’UFAM informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)27 in merito agli annunci di esportazione di cui all’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.
26 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
27 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo