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Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)
del 21 aprile 2016 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 36Requisiti posti alla società richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la promozione di pacchetti di progetti qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se:
a.
la sua attività principale risiede nella realizzazione di film;
b.
al momento della presentazione della domanda esiste da almeno 36 mesi e può documentarlo;
c.
nei cinque anni prima di presentare la domanda ha prodotto da sola o in veste di coproduttrice responsabile almeno un’opera che:
1.
soddisfi i criteri per il sostegno allo sviluppo di progetti singoli, e
2.
sia stata distribuita commercialmente in almeno tre Paesi al di fuori della Svizzera nei tre anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda;
d.
detiene la maggioranza dei diritti di tutte le opere per le quali chiede un sostegno;
e.
ha allestito il conteggio per almeno un progetto di un pacchetto di progetti precedente e ha iniziato le riprese.