Ordinanza del DFI
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Art. 69 Modalità di versamento 84
1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 70 per cento; per i progetti che durano più di un anno, il 70 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento.85 2 L’ultima rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e un rapporto finale. 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 136). |