1 Può presentare una domanda di aiuto finanziario per la promozione della mediazione cinematografica qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera:
a.
detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e
b.
i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera.
2 Sono ammesse le organizzazioni che:
a.
collaborano a progetti di mediazione cinematografica cofinanziati dal programma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea; o
b.
collaborano con almeno due organizzazioni di Paesi diversi partecipanti a MEDIA attive nell’ambito della mediazione cinematografica e le cui offerte sono disponibili in almeno tre lingue europee, tra cui una lingua nazionale della Svizzera.
3 Non sono ammessi festival promossi in base alla sezione 8.