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Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)
del 21 aprile 2016 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 10aProcedura in caso di esportazione in diversi Paesi 12
1 Se è dimostrato che i diritti per la proiezione nelle sale cinematografiche di un film sono stati venduti in almeno cinque Paesi, tra cui un Paese europeo ad alta capacità di produzione (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna), decade la ponderazione di cui all’articolo 9 capoversi 2 lettere a e b e 4. La domanda può beneficiare di un sostegno se negli altri ambiti (art. 9 cpv. 2 lett. c–e) raggiunge almeno 30 punti.
2 Possono presentare una domanda le società di produzione e le società di distribuzione mondiale con sede in Svizzera. Per il restante si applicano gli articoli 6–8 e 10.
12 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).