Art.33 Criteri di promozione e loro ponderazione 37
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito. 2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti. Tali progetti ricevono 5 punti supplementari se si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni e 5 punti supplementari se sono concepiti come coproduzione svizzera con l’estero e se al momento della presentazione della domanda possono presentare un corrispondente contratto preliminare con una società di produzione indipendente di un Paese che ha ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 199238 sulla coproduzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 201739 sulla coproduzione cinematografica. I progetti di film di animazione che si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni non ricevono per questo alcun punto supplementare. 4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). |