Ordinanza del DFI
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Art. 35 Modalità di versamento
1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione dell’opera ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 70 per cento.42 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e un breve rapporto sullo stato dei lavori del progetto e sul loro seguito. 3 Se il conteggio del progetto non è allestito entro 18 mesi dal versamento della prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di un conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.43 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 136). 43 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018 (RU 2018 2353). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). |