Ordinanza del DFI
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Art. 43 Modalità di versamento
1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione di tutti i progetti ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 65 per cento.49 2 Una seconda rata può essere versata al più presto dopo 12 mesi se in base a un rapporto intermedio corredato di conteggio intermedio è dimostrata l’imminenza delle spese corrispondenti. Essa ammonta al massimo al 25 per cento.50 3 Se per il pacchetto non è allestito il conteggio entro 30 mesi dal versamento della prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.51 4 Se non tutti i progetti del pacchetto possono essere sviluppati come indicato nella domanda di versamento, è necessario informarne senza indugio l’UFC. 5 L’ultima rata è versata una volta presentato il conteggio dell’intero pacchetto. Il conteggio deve essere esaminato da una persona o una società fiduciaria abilitata secondo la legge del 16 dicembre 200552 sui revisori. 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 136). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 136). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). |