Art.55 Modalità di versamento e decadenza dell’accredito 76
1 Se la domanda di reinvestimento non perviene all’UFC entro il termine di reinvestimento, l’accredito decade. 2 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento dell’importo reinvestito. 3 La seconda rata è versata dopo che è stato presentato il conteggio. Il conteggio deve pervenire entro 12 mesi dalla scadenza del termine di reinvestimento, altrimenti la seconda rata decade. Previa richiesta tempestiva e motivata, è possibile una proroga unica di sei mesi. 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). |