Ordinanza del DFI
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Art. 76a Requisiti posti all’organizzazione richiedente
1 Può presentare una domanda di aiuto finanziario per la promozione della mediazione cinematografica qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera:
2 Sono ammesse le organizzazioni che:
3 Non sono ammessi festival promossi in base alla sezione 8. |