Ordinanza
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Art. 1b Deroghe all’obbligo del piano settoriale e procedura 13
1 I seguenti progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere approvati senza la definizione quale dato acquisito in un piano settoriale se presumibilmente possono essere rispettate le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 199914 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e sono state esaurite le possibilità di raggruppamento con altre linee o altre infrastrutture esistenti:
2 L’UFE consulta i competenti servizi della Confederazione e dei Cantoni coinvolti in merito ai documenti presentati dal richiedente. Esso può altresì consultare le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale. Dopo aver esaminato i pareri pervenuti, l’UFE decide se deve essere svolta una procedura del piano settoriale. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 9 ott. 2013 (RU 2013 3509). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367). 14 RS 814.710 |