Ordinanza
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Art. 1d Preparazione della procedura del piano settoriale 17
1 Prima di chiedere all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale per un progetto soggetto all’obbligo del piano settoriale, il richiedente conclude con i Cantoni interessati un accordo di coordinamento in cui sono disciplinati in particolare i seguenti aspetti:
2 Il richiedente elabora i documenti necessari per valutare le possibili zone di pianificazione. Da questi documenti deve risultare che è stato individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione in vista dell’utilizzazione del territorio. 3 Con l’approvazione dei Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione nei casi in cui il margine di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una simile proposta deve essere motivata dettagliatamente. 17 Introdotto dal n. I dell’O del 9 ott. 2013 (RU 2013 3509). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367). |