Ordinanza
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Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito 21
1 In collaborazione con i Cantoni interessati, il richiedente elabora di regola almeno due corridoi di pianificazione e presenta all’UFE i necessari documenti. 2 Entro 30 giorni dal ricevimento, l’UFE trasmette i documenti completi al gruppo di accompagnamento. Al fine di ispezionare possibili corridoi di pianificazione può organizzare un sopralluogo con il gruppo di accompagnamento. 3 Sulla base di un esame d’insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutti i documenti necessari il gruppo di accompagnamento raccomanda all’UFE un corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare, ovvero linea aerea o cavo interrato. 4 Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l’UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per il corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 OPT22. 5 Dopo la modifica della bozza esso svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, esso chiede la definizione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da impiegare:
21 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367). 22 RS 700.1 |