Ordinanza
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Art. 5 Rapporto del detentore
1 Il detentore di un’azienda deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
2 Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
3 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
4 ...33 5 L’autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito dall’obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l’ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.34 29 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). 30 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777). 31 RS 814.912 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Abrogato dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). 34 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). |
