Ordinanza
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Art. 8 Misure supplementari di sicurezza
1 Se il rischio non è sopportabile, l’autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l’attività aziendale od il traffico. 2 Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l’autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l’applicazione delle misure. |
