Ordinanza
|
Art. 8a Mutamento delle circostanze 41
1 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un’analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all’autorità esecutiva. 2 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un’analisi dei rischi deve:
41 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). |