Ordinanza
|
|
Art. 17 Raccolta di dati dell’UFAM 55
1 Su richiesta dell’UFAM, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all’Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza. 2 L’UFAM provvede all’elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all’esecuzione della presente ordinanza. 3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto. 55 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. La mod. giusta l’all. 2 n. II 17 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568), concerne soltanto il testo tedesco (RU 2022 568). |
