Ordinanza
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Art. 20 Informazione 57
1 I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:
2 In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate. 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). |
