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Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti. 2 Essa si applica:
2bis L’autorità esecutiva può eccettuare dal campo d’applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che:
3 L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:14
4 La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l’ambiente a causa delle loro radiazioni.19 5 Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb.20 4 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). 8[RU 1983 678. RU 1992341art. 7]. Ora: ai sensi dell’O del 18 dic. 1991 (RS 741.272). 9[RU 1985 620, 1989 2482, 19943006art. 36 n. 3, 1995 4425all. 1 n. II 11 4866, 1997 422n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751n. II, 2002 419 1183. RU 2002 4212art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 29 nov. 2002 (RS 741.621). 10[RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: l’O del 2 mar. 2010 (RS 747.224.141). 11 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU2019 2205). 13 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749). 15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). 17 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU2019 2205). 18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 19992783). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). BGE
135 II 238 (1C_409/2008) from 8. April 2009
Regeste: Art. 10 und 10a Abs. 2 USG, Art. 2 Abs. 1 UVPV; UVP-Pflicht bei Änderung einer bestehenden UVP-pflichtigen Anlage. Lärmsanierung eines Nationalstrassenabschnitts, der zwischen aufeinander folgenden Tunneln liegt: Prüfung der UVP-Pflicht unter dem Blickwinkel des Katastrophenschutzes (E. 3). Einbezug der Richtlinie des Bundesamts für Strassen zur Lüftung der Strassentunnel (E. 3.3-3.5). |
