Art. 3 Misure di sicurezza 25
1 Per ridurre i rischi, il detentore di un’azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.26 2 Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate. 3 Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell’allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2–2.5.27 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). |