|
|
|
Art. 8b Controlli 42
1 Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordinanza, l’autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto. 2 L’autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell’azienda, della via di comunicazione o dell’impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti. 42 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). |
