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Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza1 (OPM)
del 23 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2017)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).
Art. 24bRecapito in Svizzera
1 Se il richiedente deve designare un recapito in Svizzera giusta l’articolo 42 LPM e non lo ha indicato al momento di presentare la domanda, l’IPI fissa un termine supplementare. Gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, l’IPI non entrerà nel merito del ricorso.
2 La controparte che deve designare un recapito in Svizzera è tenuta a indicarlo entro il termine fissato dall’IPI. L’IPI le assegna questo termine con la comminatoria che sarà esclusa dalla procedura se non soddisfa tale obbligo.