Ordinanza
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Art. 39 Conservazione degli atti
1 Per i documenti relativi a registrazioni totalmente cancellate, l’IPI conserva l’originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione. 2 Per i documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni totalmente revocate (art. 33 LPM), esso conserva l’originale o la copia per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca.70 3 …71 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 71Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5019). |