Ordinanza
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Art. 47 Deposito della domanda
1 La domanda di registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione deve essere inoltrata all’IPI se la Svizzera è il Paese d’origine ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 dell’Accordo di Madrid del 14 luglio 196788 per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) o ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 del Protocollo del 27 giugno 198989 all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid).90 2 La domanda deve essere presentata sul formulario officiale o su un formulario autorizzato dall’IPI. 2bis Se una domanda formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il formulario.91 3 L’IPI stabilisce la lingua in cui si devono indicare i prodotti e i servizi ai quali sono destinati il marchio o la domanda di registrazione.92 4 La tassa nazionale (art. 45 cpv. 2 LPM) deve essere pagata dopo l’ingiunzione dell’IPI.93 90Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 91 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 92Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 93Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). |