Ordinanza
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Art. 22 Scambio di allegati
1 Se un’opposizione non è palesemente irricevibile, l’IPI informa il resistente fissandogli un termine per la risposta. 2 Il resistente deve inoltrare la propria risposta in due esemplari. 3 Nella sua prima risposta, purché sia trascorso un periodo ininterrotto di cinque anni dal termine di opposizione, o in caso di opposizione, dalla fine della procedura di opposizione, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio da parte dell’opponente secondo l’articolo 12 capoverso 1 LPM.49 4 L’IPI può effettuare ulteriori scambi di allegati. 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510). |