Ordinanza
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Art. 3 Lingua
1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale della Confederazione. Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 3 e 52p capoverso 3.7 2 L’IPI8 può chiedere che i documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l’ingiunzione, la traduzione o l’attes-tazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510). 8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996(RU 1995 5158). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |