Ordinanza
|
Art. 51 Sospensione della decisione
1 Se l’opposizione si fonda su una registrazione internazionale oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio da parte dell’IPI, quest’ultimo può sospendere la procedura di opposizione fintanto che sia stato definitivamente deciso in merito al rifiuto di protezione. 2 Se la registrazione internazionale decade ed è possibile, ai sensi dell’articolo 46aLPM, trasformarla in domanda di registrazione, l’IPI può sospendere la decisione in merito all’opposizione fino alla trasformazione.106 106Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). |