Ordinanza
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Art. 18 Tassa di deposito e soprattassa per ogni classe supplementare 44
1Il depositante deve pagare la tassa di deposito entro il termine fissato dall’IPI. 2 Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di tre classi, il depositante deve versare una soprattassa per ogni classe supplementare. L’IPI determina il numero di classi soggette alla soprattassa secondo la suddivisione in classi prevista dall’Accordo di Nizza. 3 Il depositante deve pagare la soprattassa per ogni classe supplementare entro il termine fissato dall’IPI. 44 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). |
