Ordinanza
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Art. 1 Principio 6
Nell’adempimento dei compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN e nell’elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della LF del 22 giu. 19797 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. 6Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). |