1 Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14acapoverso 1 LPN devono essere inoltrate all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.
2 Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4–11.
3 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.
37Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).