Ordinanza
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Art. 13 Principio 38
La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio. 38 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427). |