Ordinanza
|
Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale
1 I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale e ne regolano il finanziamento. 2 e 3 …43 43 Abrogati dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |