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Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
del 16 gennaio 1991 (Stato 1° giugno 2017)
Art. 18Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica 44
1 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:
a.
all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
b.
all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione;
c.
all’importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;
d.
al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
e.
all’importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione;
agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.45
2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11.
44 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
45 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).